La Direttiva 89/686/CEE definisce Dispositivo di Protezione Individuale (DPI)
“qualsiasi dispositivo o articolo destinato ad essere indossato o tenuto da una persona affinchè essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero mettere in pericolo la salute o sicurezza”.
Il D. Lgs. 81/08 all’art. 74 intende per DPI
“qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.”
Per ogni DPI di terza categoria è indispensabile una specifica formazione e un addestramento all’uso, nonché specifiche procedure di verifica e certificazione.
Rientrano nella terza categoria, i DPI destinati a proteggere dalle cadute dall’alto (per altezze > 2 metri).
Le normative tecniche vigenti ( D.Lgs 81/08 e EN 365:2004 ) prescrivono che ogni dispositivo di protezione individuale (D.P.I.) contro le cadute dall’alto sia sottoposto ad un controllo annuale da parte di una persona competente, in modo da verificarne periodicamente l’efficienza, la durabilità, la funzionalità e la sicurezza nel severo rispetto delle procedure stabilite dal fabbricante.
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